Tra pochi giorni inizierà la procedura di elezione del Presidente della Repubblica, che quest’anno verrà inevitabilmente condizionata dalla normativa antiCovid vigente a causa della emergenza pandemica in corso ormai da due anni.
Scade il settennato di presidenza di Sergio Mattarella, politico, giurista, accademico, avvocato, dodicesimo Presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015. Ma qual è la funzione del Presidente nel nostro Paese?
Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale molto importante che si trova in condizioni di parità ed indipendenza rispetto agli altri organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Governo e Corte Costituzionale).
Svolge il duplice ruolo di garante della Costituzione e rappresentante della unità nazionale attraverso l’esercizio di poteri che gli consentono di intervenire nell’ambito di poteri e funzioni attribuite agli altri tre organi costituzionali, dando vita a quel sistema di pesi e contrappesi, anche detto “check and balance”, che è, appunto, quello di garantite gli equilibri fra i diversi poteri dello Stato.
E dunque il Presidente della Repubblica ha moltissime funzioni in ogni ambito costituzionale:
In ambito legislativo, per esempio, scioglie le Camere, indice nuove elezioni, nomina i cinque senatori a vita, promulga le leggi o le rinvia alle Camere (“veto sospensivo”) perché le riesaminino, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, indice il referendum popolare.
In ambito esecutivo, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest’ultimo, i singoli Ministri, nomina i funzionari di Stato, presiede il Consiglio di Difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, comanda le forze armate, ratifica i trattati internazionali e riceve i rappresentanti diplomatici, conferisce onorificenze della Repubblica.
In ambito giudiziario, infine, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, nomina cinque giudici della Corte Costituzionale, può concedere la grazia e commutare le pene.

Per quel che riguarda la procedura di elezione, essa è disciplinata dagli artt. 83,84 e 85 della nostra Costituzioni e da numerose norme consuetudinarie.
L’art. 83 della Costituzione, in particolare, recita espressamente “Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».
Per quel che riguarda i requisiti necessari per l’elezione, il successivo art. 84 stabilisce che può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici (a tal proposito, va sottolineato come nel nostro ordinamento viga l’istituto della riabilitazione civile e che, pertanto, anche Silvio Berlusconi possa candidarsi per tale ruolo, rivestendo la querelle in tale senso in atto il ruolo di una mera questione di opportunità più che di legittimità!)
Orbene, il 24 gennaio 2021 si terrà la c.d. “prima chiama” da parte del Parlamento in seduta comune per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale, il cui mandato scadrà il 3 febbraio (giorno del suo giuramento sette anni fa). Ecco perché la convocazione ufficiale è stata effettuata il 4 gennaio dal Presidente della Camera Roberto Fico, il quale ha anche scritto ai venti Consigli Regionali affinchè eleggano i 58 delegati regionali che, insieme a senatori (321 di cui sei sono i senatori a vita Giorgio Napolitano, Mario Monti, Liliana Segre, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia.) e deputati (630), formeranno il collegio dei 1009 “Grandi Elettori”. Il parlamento in seduta comune per l’elezione anzidetta si compone in realtà di 1.007 partecipanti in quanto alla Camera è ancora vacante il seggio di Roberto Gualtieri, eletto sindaco di Roma, ed al Senato, invece, è stata annullata l’elezione di Adriano Cario ed al suo posto dovrebbe subentrate Fabio Porta ma la successione non è ancora stata deliberata dall’aula.
Peraltro, l’elezione per il successore di Sergio Mattarella sarà l’ultima che vedrà protagonista un numero così ampio di elettori, visto che dalla prossima legislatura, come effetto della riforma (legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020), ci saranno 230 deputati e 115 senatori in meno.
Riguardo la procedura di votazione, va detto che per consuetudine votano prima tutti i senatori, poi i deputati e quindi i delegati regionali. La «chiama» dei Grandi elettori viene ripetuta due volte. Ogni votante entra nelle cabine elettorali allestite per l’occasione in Aula (i c.d. «catafalchi» che, però, quest’anno verranno sostituiti da speciali cabine antiCovid) e scrive il nome del candidato che intende votare nella scheda che gli viene consegnata dal commesso. Quindi, uscito dalla cabina, deposita la scheda nell’urna di vimini e raso verde chiamata «insalatiera».
Lo spoglio viene eseguito dal Presidente della Camera, che legge in Aula i nomi dei candidati uno ad uno ad alta voce.
Una volta eletto il Presidente della Repubblica – occorre la maggioranza qualificata e cioè due terzi dei componenti l’Assemblea (673) nei primi tre scrutini, e quella assoluta, ovvero la metà più uno dei componenti l’Assemblea (505), a partire dal quarto scrutinio in poi – i Presidenti di Camera e Senato provvedono a comunicare la nomina al neo eletto.
Soltanto successivamente, sempre per prassi, il Presidente della Repubblica in carica si dimette, se non si è ancora concluso il suo mandato. Se, di contro, la data di conclusione fosse già venuta a scadenza, vale il principio generale della “prorogatio”, cioè il Presidente rimane in carica fino all’elezione del suo successore.
La Costituzione non indica tempi certi tra l’elezione e il giuramento davanti al Parlamento in seduta comune. Si va dai 12 giorni che passarono dall’elezione al giuramento per Giovanni Gronchi, al solo giorno che servì per Sandro Pertini o per Saragat. Sergio Matterella fu eletto il 31 gennaio 2015 e giurò il 3 febbraio. Attendiamo il giuramento del prossimo Presidente della Repubblica, augurandoci che incarni principi e valori della democrazia repubblicana; che rappresenti il patriottismo costituzionale (in quanto l’identità di una nazione è tanto più forte quanto più salde sono le sue radici); e che possegga, oltre ad un considerevole spessore umano, anche le qualità necessarie per affrontare le due emergenze del presente – la pandemia e la ricostruzione economica – attraverso la capacità di rappresentare un punto di riferimento per l’attuale compagine governativa e per quelle a venire, al fine di potersi rivolgere a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, per sostenerli sulla strada di una coesione indispensabile per arrivare a battere il virus ed a far decollare la ricostruzione del sistema economico grazie ad un corretto uso dei fondi europei.