“Ubi societas ibi jus” dicevano i Romani.
Amo il Diritto. Amo la Legge. Amo le Norme. Amo l’immensità che tutto questo comporta.
Ogni finestra sul mondo impone la regolamentazione di uno dei molteplici aspetti che lo compongono.
Uno di essi è il Mare.
Ed è per questo che quando ho incontrato, per puro caso, sul mio percorso di vita “la Legge del Mare”, il diritto della navigazione, io me ne sono innamorata.
La legge del Mare è antichissima.
Una delle più antiche.
Se ne trovano tracce in quella stele rinvenuta nell’acropoli di Susa, in Persia, conosciuta ai più come Codice di Hammurabi (risalente ad un periodo cha va presumibilmente dal 2285 al 2242 a.C.) e che oggi è conservata al Museo del Louvre a Parigi.
Già all’epoca si pensò di regolamentare l’attività dei costruttori e dei piloti, le modalità dei trasporti marittimi, le responsabilità in caso di naufragio.
Anche i Fenici, abili navigatori, ci hanno tramandato norme in campo marittimo. Norme consuetudinarie.
Il diritto marittimo è pieno di norme consuetudinarie, o usi, che dir si voglia.
Ma esistono anche leggi scritte.
Merita menzione la “Lex Rodia de iactu” sul gettito delle merci in mare (l’istituto delle moderne avarie).
Ma anche il Digesto di Giustiniano (da collocare nel III secolo d.C.) contiene norme sul trasporto marittimo e la conduzione del mezzo anche se esse sono giunte a noi in modo piuttosto frammentato.
Comunque è in epoca medievale che la produzione normativa del settore marittimo diviene più prospera.
I commerci fioriscono e si sviluppano tra paesi anche lontani.
A Barcellona il Tribunale del Mare, che si occupava di dirimere controversie marittime, raccoglie tutti i casi in un corpo unico ed omogeneo e diviene il punto di riferimento normativo più significativo.
Anche Le repubbliche marinare italiane procedono in tal senso. Significativa la “Tabula de Amalpha” di Amalfi.
Ma il primo documento veramente organico della materia si ebbe nel 1681 con l’Ordonnance de Louis XVI che costituisce la base delle legislazioni moderne. A tale provvedimento si ispira il Codice di Commercio italiano del 1866 che regolava nel libro secondo il commercio marittimo.
La materia della navigazione (in particolare quella interna) venne poi regolata dal Codice di Commercio del 1882 ed infine con il Codice della Navigazione, il Regio Decreto 327/1942, che si compone di quattro libri e che venne seguito dai regolamenti attuativi.
Ma il diritto della navigazione, in quanto diritto speciale, ha molte altre fonti.
Non soltanto consuetudinarie. La Costituzione repubblicana del 1948 e le numerose Convenzioni Internazionali del settore, che oggi assumono notevole rilevanza soprattutto in considerazione della globalizzazione del commercio.
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