La nazionalità della nave designa un criterio di collegamento tra la nave e l’ordinamento giuridico di uno Stato, con conseguente assoggettamento della nave stessa alla sovranità di quello Stato. Il che significa che una nave:
1. Potrà legittimamente innalzare la bandiera dello Stato
2. Potrà godere della tutela all’estero delle autorità diplomatiche e consolari
3. Sarà soggetta ai poteri di polizia delle navi da guerra nazionali.
4. Potrà esercitare la pesca costiera e tutti i diritti che le spettano proprio in considerazione del criterio di collegamento che la lega allo Stato di bandiera.
Orbene, premesso che la nave è idealmente divisibile in ventiquattro quote di proprietà (dette “carati”), il Codice della Navigazione disponeva che potevano essere iscritte nei registri e nelle matricole italiane (ovvero “battere bandiera italiana”) soltanto le navi appartenenti per una quota non inferiore a sedici carati (quindi ben oltre la metà) a soggetti privati o pubblici muniti della cittadinanza italiana.
Senonchè, per porre un freno al crescente assottigliamento della flotta nazionale ed al ricorso, sempre più frequente da parte degli armatori italiani, alle bandiere c.d. “ombra” o di comodo (Malta, Panama, Liberia, Isole Marshall), lo Stato è intervenuto con la L. n. 30/98 stabilendo, con una disciplina meno rigida di quella precedente, che l’iscrizione nei registri e nelle matricole italiane è ammessa:
1. Per le navi appartenenti per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche o giuridiche italiane o di altri Paesi della Unione Europea;
2. Per le navi di nuova costruzione o provenienti da registri stranieri non comunitari, appartenenti a persone fisiche o giuridiche straniere non comunitarie, che assumano l’esercizio della nave mediante una stabile organizzazione sul territorio italiano con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o comunitaria.
Le navi vanno iscritte in appositi registri ed in particolare, quelle maggiori (navi alturiere che navigano oltre le venti miglia dalla costa), nelle matricole tenute dagli Uffici di compartimento presso le Direzioni marittime; quelle minori (che navigano entro le venti miglia dalla costa) nei registri tenuti dagli Uffici di compartimento e circondariali; infine, quelle da diporto nell’archivio telematico delle unità da diporto (c.d. ATCN)
La registrazione assolve contemporaneamente a due finalità: una di carattere amministrativo e l’altra di carattere privatistico (si tratta di uno strumento di pubblicità).
Il procedimento con cui essa si attua può dividersi in due fasi:
1. Ammissione alla navigazione
2. Abilitazione alla navigazione
Per quel che concerne la prima fase, il soggetto che richiede l’iscrizione dovrà dichiarare la verità in ordine alla sussistenza dei requisiti di nazionalità essendo la dichiarazione mendace sanzionata penalmente. Avvenuta l’iscrizione, consegue l’abilitazione che consiste nel rilascio dell’atto di nazionalità per le navi maggiori e della licenza per le navi minori e i galleggianti (entrambi questi documenti possono essere sostituiti temporaneamente da documenti provvisori detti passavanti provvisorio e licenza provvisoria).
Si riteneva tradizionalmente che l’iscrizione nei registri o nelle matricole di uno Stato precludesse l’iscrizione nei registri o nelle matricole di un altro Stato. Si riteneva, cioè, che l’iscrizione fosse “esclusiva” nei confronti di uno Stato ed una nave non potesse contemporaneamente risultare iscritta in registri appartenenti a Stati diversi.
Poi si è fatta strada l’ipotesi di una doppia iscrizione – seppur con i limiti che andremo ad esaminare – per consentire agli armatori di godere di determinate agevolazioni fiscali ed economiche senza eliminare il collegamento tra la nave e l’ordinamento di prima iscrizione (c.d. genuine link).
Ed allora, la L. n. 234/89 ha previsto la possibilità, fino ad allora esclusa, di iscrivere in determinati registri, detti “bare boat”, navi già iscritte in un registro straniero, previa sospensione dell’iscrizione da quel registro, in presenza di un contratto di locazione a scafo nudo della nave in favore di un soggetto italiano (viceversa, può avvenire che venga sospesa l’iscrizione nei registri italiani quando la nave venga locata ad un soggetto straniero che provvede ad iscriverla presso il registro “bare boat”). Il contratto di locazione non deve avere in questo caso una durata superiori a ventiquattro mesi.
In regime di sospensione, continuano ad essere disciplinate dal Codice della Navigazione la proprietà e i diritti reali di garanzia gravanti sulla nave, mentre vengono meno alcuni obblighi rilevanti – oltre che particolarmente onerosi per i proprietari delle navi – come ad esempio quello di imbarcare equipaggio avente la stesa nazionalità della nave.
Peraltro, una deroga a quest’ultimo obbligo è fornita dall’art. 318 del Codice della Navigazione in caso di iscrizione nel Registro Internazionale di quelle navi che siano adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali.
Il predetto Registro è, infatti, diviso in tre sezioni:
– quella relativa alle navi appartenenti a soggetti italiani o comunitari;
– quella relativa alle navi appartenenti a soggetti stranieri non comunitari;
– quella relativa alle navi appartenenti a soggetti stranieri in regime di sospensione temporanea per essere oggetto di contratti di locazione a scafo nudo in favore di soggetti italiani o comunitari.
Non è consentita per dette navi l’effettuazione di servizi di cabotaggio (tipo di navigazione che si svolge tra i porti di un medesimo Stato) se non a determinate condizioni.
L’iscrizione in detto Registro – peraltro soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto di appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori – non è ammessa per le navi militari, per quelle di Stato non in servizio commerciale, per le navi da pesca e per quelle da diporto, e consente di godere di benefici tali da far divenire poco allettante il ricorso alle bandiere c.d. ombra o ad ingegnose triangolazioni tra bandiere, armatori, società di comodo, noleggi e locazioni a scafo nudo e correlati sistemi di elusione e fuga dalle patrie leggi, tra cui particolarmente temute quelle fiscali e previdenziali.