La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS – United Nation Convention on the Law of the Sea – ) firmata a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia tramite la L. 689/94, ha previsto la possibilità per ciascuno Stato costiero di istituire una Zona Economica Esclusiva (ZEE) ovvero un’area esterna e adiacente alle acque territoriali nella quale esercitare la titolarità di diritti sovrani sulla massa d’acqua che sovrasta il fondale marino ai fini dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti. In particolare, i diritti sovrani di “esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali” si esplicano principalmente nel diritto di pesca. Le uniche limitazioni a questo diritto riguardano l’onere di ammettere altri Stati alla cattura della quantità di pesce disponibile in eccedenza rispetto alle proprie capacità di pesca, attribuendo la preferenza, su basi eque, agli Stati senza litorale o “geograficamente svantaggiati”.
Per il resto, lo Stato costiero che abbia proceduto alla proclamazione della ZEE – che può estendersi non oltre 200 miglia dalla linea di base da cui è misurata l’ampiezza del mare territoriale – potrà nella predetta area:
– beneficiare di diritti sovrani ai fini della esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo (poteri che si sovrappongono, inglobandoli, a quelli che lo Stato costiero vanta sulla propria piattaforma continentale)
– esercitare la propria giurisdizione in materia di:
a) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture;
b) ricerca scientifica;
c) preservazione e protezione dell’ambiente marino.
Le previsioni della UNCLOS in materia di pesca sono, però, la manifestazione più evidente di come l’interesse alla conservazione ed allo sfruttamento delle risorse marine non sia soltanto dello Stato costiero ma dell’intera comunità internazionale. Quest’ultimo, infatti, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili, in virtù di accordi bilaterali, può consentire la pesca agli Stati che non hanno sbocchi sul mare o che siano geograficamente svantaggiati. La legge 14 giugno 2021 n. 91 si compone di soli 3 articoli.

L’art. 1 – “Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale” – al primo comma stabilisce che, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione UNCLOS, è appunto autorizzata l’istituzione di una Zona Economica Esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano. Il secondo comma stabilisce che all’istituzione della ZEE si provvede con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia. L’art. 1 si conclude, poi, con il terzo comma il quale prevede che i limiti esterni della ZEE sono determinati sulla base di accordi con i predetti Stati e soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di cui all’art. 80 della Costituzione.

L’art. 2 – “Applicazione della normativa all’interno della zona economica esclusiva” – prevede che all’interno della ZEE l’Italia esercita i diritti sovrani previsti dalla Convenzione di Montego Bay.

Infine, l’art. 3 – “Diritti degli altri Stati all’interno della zona economica esclusiva” – stabilisce che l’istituzione della ZEE non compromette l’esercizio delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalla normativa internazionale vigente. La ZEE, al contrario della piattaforma continentale che appartiene allo Stato costiero ab origine, va proclamata e l’Italia lo ha fatto soltanto di recente con la L. 91/2021 che ha di fatto previsto – ma non ancora istituito perché occorrono all’uopo ulteriori passaggi normativi – la ZEE italiana. Quando quest’ultima verrà formalmente istituita, nel Mediterraneo non ci saranno praticamente più spazi di alto mare. Infatti, ad eccezione di Montenegro e Albania, tutti gli Stati che affacciano sul Mare Nostrum hanno esteso i diritti sovrani ed esclusivi di pesca oltre le 12 miglia del mare territoriale o hanno delimitato, con accordi bilaterali, le loro future ZEE.