L’art. 11 della Costituzione e la procedura di stipula dei trattati internazionali

L’art. 11 della Costituzione italiana recita “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” Il termine “ripudio” contenuto nel primo comma della norma in esame è un rafforzativo del generico “rifiuta”. L’Italia, infatti, nelle intenzioni dei Padri Costituenti, non rifiuta semplicemente la guerra, ma la “rifiuta e condanna” al tempo